Statuto

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSOCIAZIONE MUSIC PROVIDER

TITOLO I
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1
E’ costituita un’Associazione culturale denominata “Associazione Music Provider” (di seguito AMP).

Art. 2
L’Associazione ha sede in Torino, Via San Dalmazzo 24. Essa ha decorrenza immediata ed è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II
NATURA GIURIDICA – FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 3
L’Associazione si ispira a principi di cultura, solidarietà, ecologia, beneficenza e non violenza. Essa ha natura solidale e apartitica, non ha scopo di lucro, gode di un’autonoma gestione giuridica e patrimoniale ed è soggetta alle disposizioni del codice civile e a tutte le leggi, i regolamenti e le altre norme del diritto italiano, nonché alle disposizioni del presente statuto.

Art. 4
L’Associazione ha le seguenti principali finalità:
– riunire in un unico organismo associativo il più possibile degli operatori specializzati nella fornitura di musica d’ambiente e servizi di instore radio (di seguito “music provider”), ponendosi come punto di riferimento degli operatori del mercato italiano e luogo di incontro e confronto propositivo volto a migliorare le condizioni operative del business di tutti gli associati.
– accreditarsi quale interlocutore principale presso SIAE ed SCF con l’obiettivo di migliorare le modalità operative dei music provider richiedendo l’apertura di un confronto volto a richiedere la revisione delle attuali metodologie operative e di licenza, con la creazione di regolamenti normativi e di licenza trasparenti ed ineludibili, finalizzati ad un miglioramento dell’operatività e, conseguentemente, delle distorsioni della concorrenza.
– Svolgere azioni di informazione relative all’attività dei music provider in genere e di sensibilizzazione al rispetto dei diritti, volte ai diretti referenti del mercato ed a tutti i potenziali interessati, cercando di coinvolgere in queste azioni anche SIAE ed SCF.
– Produrre materiale informativo in forma cartacea e digitale
– Organizzare e/o partecipare all’organizzazione di eventi e seminari aperti al pubblico sul tema dell’”instore music”, ponendo sempre il focus sulla sensibilizzazione del rispetto del diritto d’autore dei contenuti musicali diffusi.

Art. 5
L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, anche collaborando con altre associazioni od enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.

TITOLO III
SOCI

Art. 6
L’Associazione è rivolta a esclusivamente determinate categorie di soggetti, fisici e/o giuridici, condividenti gli scopi della stessa e manifestanti l’intenzione all’adesione, mediante il pagamento della quota sociale e l’accettazione dello Statuto e della tessera o documento equivalente quale attestazione formale della qualifica di socio.
In particolare l’associazione è rivolta in senso esclusivo ai seguenti soggetti fisici e/o giuridici:
News Content Provider (NCP) ove si intende un produttore di notiziari e rubriche (Daily Programme).
Il Music Content Provider (MCP) ove si intende un produttore di contenuti Radio, ovvero è un produttore di brani musicali utili alla messa in onda nei sistemi multimediali, Etichetta Discografica e/o Editore musicale o produttore di Palinsesti Radio;
Il Music Service Provider (MSP) ove si intende un fornitore di servizi radio e di Palinsesti Radio che sviluppi attività, in senso indicativo e non esaustivo, di noleggio messa in onda, fornitura di servizi tecnologici;
Il Music Provider (MP) ove si intenda il soggetto che svolga sia l’’attività di Music Service Provider (MSP) che di Music Content Provider (MCP), ovvero anche di News Content Provider (NCP).
Viene, comunque, demandata al Consiglio Direttivo ogni decisione sulle nuove associazioni da parte di soggetti che lo stesso ritenga o meno rientranti delle definizioni di cui sopra e, quindi, di determinare la loro ammissibilità o meno all’Associazione.
La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente, eventualmente anche differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali. Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a due soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell’Associazione.

Art. 7
Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione, ove deliberata dal Consiglio Direttivo.
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell’Associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 8
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annua (ove deliberata e richiesta) entro il 31 marzo di ogni annualità, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato nè degli eventuali importi fino a quel momento versati a titolo di anticipo spese generali.
I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva assemblea dei soci.

TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 9
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Direttore Unico ovvero il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo ove questo sia nominato;
d) il Consiglio dei soci fondatori. Si precisa come siano da considerarsi a tutti gli effetti Soci Fondatori tutti i soci che siano entrati a far parte dell’Associazione entro il sessantesimo giorno dalla data dell’effettiva costituzione dell’Associazione stessa.

Le cariche degli organi dell’Associazione sono elettive e gratuite.

Art. 10
L’assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno, per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all’Associazione.
Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, sono eletti dall’assemblea, salvo che quest’ultima ne deleghi, interamente o in parte, l’elezione al Consiglio Direttivo stesso.
L’assemblea è convocata dal Direttore Unico, ovvero dal Consiglio Direttivo in persona del suo Presidente; essa deve poi essere convocata entro i 20 giorni successivi alla richiesta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto.
Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno indicare per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
L’assemblea deve essere convocata, almeno 10 giorni prima, mediante affissione di avviso presso la sede sociale oppure con comunicazione elettronica via mail o fax oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria.
L’assemblea è presieduta dal Direttore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in loro assenza, dal soggetto nominato dai presenti.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Anche in assenza di rituale convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza di tutti gli associati, del Direttore Unico ovvero in alternativa dell’intero Consiglio Direttivo.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può conferire delega a terzi, anche non soci; a ciascun delegato non possono essere conferite più di due deleghe. Per esercitare il proprio diritto all’elettorato attivo e passivo, il socio deve essere in regola con il versamento dei contributi sociali (qualora deliberati per l’anno in corso).
Prima di iniziare l’assemblea deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello dell’Associazione. Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’assemblea.
Segretario dell’assemblea di norma è il Segretario dell’Associazione, in caso di sua vacanza, l’assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte nel libro verbali dell’assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’assemblea.
Il verbale viene conservato agli atti dell’Associazione e ogni socio può prenderne visione. Inoltre, un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite mail, fax oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria.

Art. 11
A scelta dell’assemblea all’atto della nomina, l’Associazione è retta da un Direttore Unico ovvero da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri dispari.
Il direttore unico e il consiglio direttivo hanno il compito di perseguire gli scopi sociali, con le seguenti attribuzioni:
– dare disposizioni per l’attività sociale prevista dallo statuto, favorendo la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione;
– redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto ed emanare normative o disposizioni ritenute opportune per il buon funzionamento dell’Associazione;
– assumere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e la conduzione dell’attività associativa, inclusi l’assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti dell’eventuale personale dipendente e degli eventuali altri collaboratori retribuiti;
– redigere il bilancio dell’Associazione;
– stabilire l’importo dei contributi associativi;
– determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
– deliberare, previo parere del consiglio dei soci fondatori, in merito all’accoglimento delle domande di ammissione all’Associazione da parte degli aspiranti soci, nonché in ordine all’esclusione dei soci che abbiano tenuto un comportamento incompatibile con le finalità perseguite dall’Associazione, ne abbiano gravemente leso l’immagine od il prestigio ovvero abbiano rifiutato di versare la quota associativa annuale.
Il Direttore Unico o in alternativo il Consiglio Direttivo sono eletti dall’assemblea ogni tre anni tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell’ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti. Alla scadenza del mandato, essi sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il suo Presidente; può inoltre attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno ogni sei mesi, tramite convocazione anche informale o affissione in sede della convocazione e dell’ordine del giorno almeno 15 giorni prima. Il Presidente è tenuto a convocare il consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
I Consiglieri sono tenuti a mantenere riservate le discussioni e le opinioni espresse all’interno del Consiglio.
Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e delle deliberazioni assunte; detto verbale dovrà essere trascritto nell’apposito libro. In caso di nomina di un Direttore Unico, questi trascriverà le proprie decisioni nel medesimo libro.

Art. 12
Il Direttore Unico, ovvero, qualora sia nominato un Consiglio Direttivo, il Presidente di questo ha la rappresentanza legale dell’Associazione e convoca l’assemblea dei soci. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca e presiede il Consiglio; in caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente.
Il Direttore Unico, ovvero il Presidente del Consiglio Direttivo, hanno la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dall’assemblea e di assicurare lo svolgimento organico e coerente dell’attività dell’Associazione.
Il Direttore Unico, ovvero il Presidente del Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui firma gli atti.
Il Direttore Unico, ovvero il Presidente del Consiglio Direttivo, potrà delegare il compimento di singoli atti ad altri soci, sottoscrivendo se del caso procura nelle forme di legge.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 13
Il Segretario redige i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Art. 14
Il Consiglio dei Soci Fondatori, garantisce le linee guida delle finalità pedagogiche, solidaristiche e sociali che ispirano le attività dell’Associazione e valuta l’ammissione degli aspiranti soci.

TITOLO V
PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 15
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione, a qualsiasi titolo, da elargizioni, donazioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, da persone fisiche, nonché dagli avanzi di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.
Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle presenti entrate:
– versamenti effettuati dai soci fondatori;
– quota di ammissione a socio;
– contributo annuale dei soci;
– sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
– sovvenzioni e contributi dell’Unione europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
– redditi derivanti dal suo patrimonio;
– introiti derivanti dallo svolgimento della sua attività istituzionale.
Il Direttore Unico o, in alternativa, il Consiglio Direttivo stabiliscono la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione da parte di chi intende aderirvi, nonché l’ammontare del contributo annuale dovuto dai soci.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto ai versamenti di cui sopra. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
Il versamento non attribuisce diritti pecuniari, ma meri diritti di partecipare all’attività associativa; in particolare, esso non crea quote patrimoniali trasmissibili a terzi, né inter vivos, né mortis causa a titolo universale o particolare. Il versamento non è rivalutabile ad alcun titolo.

Art. 16
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Direttore Unico ovvero il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo, deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI
REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Art. 17
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, l’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori; il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19
Eventuali controversie tra i soci, ovvero fra i soci e la associazione, relative all’interpretazione ed applicazione del presente statuto e, in generale, ai diritti ed agli obblighi inerenti alla posizione di associato, saranno devolute alla cognizione esclusiva dei giudici del Foro di Milano.

Art. 20
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si rinvia agli artt. 36, 37 e 38 c.c. nonché, in quanto applicabili, alle norme sulle associazioni riconosciute.

Milano, 21 marzo 2012